Servizi cimiteriali sul territorio

  • Servizio attivo

Servizi cimiteriali sul territorio


A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Descrizione

Servizi Cimiteriali Comune di Bagnolo Piemonte

OGGETTO: Servizi Cimiteriali Comune di Bagnolo Piemonte

Sul territorio del Comune di Bagnolo Piemonte sono presenti tre cimiteri:

  • Cimitero Comunale Capoluogo – Viale Rimembranza
  • Cimitero Comunale Villar – Via Cave
  • Cimitero Comunale Villaretto – Via Villaretto

Informazioni servizio

L’orario di apertura al pubblico dei tre cimiteri è il seguente:

  • estivo (dal 1° aprile al 31 ottobre) dalle ore 7,00 alle ore 20,00
  • invernale (dal 1° novembre al 31 marzo) dalle ore 8,00 alle ore 17,00

L’Ufficio Cimiteri è situato presso il:

Comune di Bagnolo Piemonte – Piazza Divisione Alpina Cuneense n. 5 12031 BAGNOLO P.TE

Tel. 0175/391121 – Fax 0175/392790 – e-mail comune.bagnolo.cn@legalmail.it

Orario di apertura al pubblico:

Mercoledì: ore 8,30 – 12,30

Per i casi urgenti l’Ufficio garantisce la reperibilità il Sabato pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00 al seguente numero: 348 0594877.

Presso i tre cimiteri vige un Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 25/11/2008, che stabilisce, oltre alle norme generali:

  • le disposizioni inerenti i vari reparti dei cimiteri: campi di inumazione, tumulazioni individuali (loculi o colombari), tumulazioni per famiglie o collettività (edicole funerarie -tombe- di famiglia), cellette ossario, cellette cinerarie, ossario comune, cinerario comune e le rispettive concessioni;
  • le disposizioni riguardanti le operazioni di esumazione ed estumulazione;
  • le disposizioni riguardanti le sepolture ad uso privato;
  • le disposizioni riguardanti lo svolgimento di lavori all’interno dei cimiteri.

Descrizione servizio

Campi d’inumazione

L’inumazione, richiede oneri di spesa da parte del richiedente e viene autorizzata dall’Ente in seguito a richiesta scritta con su indicata la motivazione della medesima, da effettuarsi mediante l’utilizzo dell’apposito modulo.

Si porta a conoscenza che in caso di funerale il comune provvederà allo scavo della fossa, al ricevimento della salma all’ingresso del cimitero – al calo in fossa – alla copertura del feretro ed alla sistemazione in modo appropriato di corone, fiori, ecc.. Le ulteriori incombenze sono ad esclusivo carico dei famigliari del defunto.

(estratto dal Titolo III – Art. 11 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

  1. […]
  2. A richiesta dei privati può essere autorizzata l’installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba, di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa.
  3. L’installazione dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento della esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
  4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all’art.63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e s.m.i.
  5. il periodo di inumazione è fissato in dieci anni.

Tumulazioni individuali (loculi, cellette, cinerario) o per famiglie o collettività (edicole funerarie di famiglia)

(estratto dal Titolo III – Art. 12 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

  1. Oltre all’inumazione negli appositi campi, le sepolture possono consistere:

a) nell’uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi o colombari) per la durata di anni 40 dalla data di concessione;

b) nell’uso temporaneo di aree o sepolture in campi adibiti a “tombe di famiglia o sepolcreti collettivi” per la durata di 99 anni dalla data di concessione;

c) nell’uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 40 anni dalla data di concessione;

d) nell’uso temporaneo di cellette per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 40 anni dalla data di concessione;

e) nell’uso a tempo indeterminato delle concessioni perpetue assegnate prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (ora abrogato dall’art. 108 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285).

  1. Le concessioni temporanee di cui al precedente comma possono essere rinnovate, con annotazione in calce del contratto, una sola volta, per i seguenti periodi:

* sepolture di cui alla lettera a): 40 anni

* sepolture di cui alla lettera b): 99 anni

* sepolture di cui alla lettera d): 40 anni.

  1. Il Comune si riserva di non procedere al rinnovo della concessione per motivi di pubblico interesse da indicare nel provvedimento di diniego.

– Concessioni

(estratto dal Titolo V – Art. 22 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

  1. La concessione consiste nel diritto d’uso delle sepolture indicate all’art.12, 1° comma, lettere a), b), c), d), e).
  2. Il diritto d’uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto ad regime dei beni demaniali.
  3. Ogni concessione del diritto d’uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione, contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso.
  4. In particolare, l’atto di concessione deve indicare:

– la natura della concessione e la sua identificazione;

– la sua durata;

– le generalità del concessionario;

– la salma destinata ad esservi accolta, nel caso di sepoltura individuale; i criteri per la loro precisa individuazione, nel caso di sepolture per famiglie o collettività, con riferimento al presente regolamento;

– la prova dell’avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

– gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

– per le tombe di famiglia o collettività, nel caso vi siano due concessionari, l’eventuale riparto dei posti. Tale riparto deve essere effettuato contestualmente alla concessione e può essere modificato, fatto salvo quanto previsto dall’art.32 e dall’art.40, solo su richiesta congiunta di entrambi i concessionari, con stipula di appendice al contratto. In mancanza di riparto determinato dai concessionari, il diritto di fruire dei posti si intende attribuito per metà ad ogni concessionario; ove la ripartizione in parti uguali non sia possibile, l’attribuzione delle quote avverrà a sorteggio. I concessionari sono tenuti in solido al pagamento della tariffa.

  1. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti “inter vivos”, né per disposizioni testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
  2. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell’atto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
  3. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente regolamento.
  4. Il rinnovo della concessione del loculi e cellette avviene automaticamente, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art.12, mediante il pagamento della relativa tariffa da parte col concessionario o al rappresentante della concessione.
  5. Il rinnovo della concessione di sepoltura di famiglia o collettività è consentita al concessionario o al rappresentante della concessione.
  6. I predetti rinnovi debbono essere esercitati entro sessanta giorni dall’invito del Comune.
  7. Per le sepolture di famiglia e collettività, scaduto il periodo di rinnovo, è previsto il diritto di prelazione su terzi, a favore, per le tombe di famiglia, dei parenti in linea retta del concessionario, e per le tombe per collettività, a favore del rappresentante della concessione, per la stipula di nuova concessione relativa alla sepoltura, da esercitarsi entro sessanta giorni dall’invito del Comune. Nel caso la concessione scaduta fosse intestata a due concessionari, tale facoltà è attribuita agli aventi diritto su entrambe le quote; la nuova concessione potrà prevedere un riparto diverso da quello della concessione scaduta, od anche un solo concessionario, per l’intera sepoltura, se gli aventi diritto alla prelazione per una delle quote rinuncino a tale facoltà, o non la esercitino entro sessanta giorni dall’invito del Comune, o non vi siano aventi diritto.
  8. In tutti i casi di esercizio del diritto di prelazione, le salme già ospitate nella sepoltura possono essere conservate anche se appartengono a persone non aventi diritto all’uso per effetto della nuova concessione.
  9. In caso di irreperibilità degli aventi diritto al rinnovo o alla prelazione, si applica l’art. 34, 2° comma.

– Concessione di Loculi

Per la tumulazione in loculi, nel caso in cui il soggetto interessato non sia già in possesso di una concessione, occorre effettuare la richiesta mediante l’utilizzo dell’apposito modulo.

Si porta a conoscenza che in caso di funerale il comune provvederà all’apertura del loculo – alla predisposizione di eventuale montaferetri secondo le norme di sicurezza – al ricevimento della salma all’ingresso del cimitero – alla sistemazione del feretro nel loculo – alla sistemazione in modo appropriato di corone, fiori, ecc.. Le ulteriori incombenze sono ad esclusivo carico dei famigliari del defunto.

(estratto dal Titolo V – Art. 27 del regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

  1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi o colombari) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune.
  2. Nel loculo può essere accolto un solo feretro.
  3. Nella tariffa di concessione è compresa l’installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo che è effettuata direttamente dal Comune.

Sono a carico del Concessionario i costi della scritturazione, del portafotografia e fotografia, del portafiori e del lumino, l’apertura e la chiusura del loculo.

Dette opere dovranno essere fatte eseguire dal concessionario nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento, dal D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m.i. e dal regolamento di scritturazione del loculi e delle cellette in vigore in questo Comune.

  1. […]

– Concessione di Cellette Ossario

Per la tumulazione in cellette, nel caso in cui il soggetto interessato non sia già in possesso di una concessione, occorre effettuare la richiesta mediante l’utilizzo dell’apposito modulo.

Si porta a conoscenza che in caso di tumulazione il comune provvederà all’apertura della celletta – alla predisposizione di eventuale montaferetri secondo le norme di sicurezza – al ricevimento della salma all’ingresso del cimitero – alla sistemazione del feretro nella celletta – alla sistemazione in modo appropriato di corone, fiori, ecc.. Le ulteriori incombenze sono ad esclusivo carico dei famigliari del defunto.

(estratto dal Titolo V – Art. 29 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

  1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario o di urne cinerarie, in attesa della costruzione dell’edificio di cui all’art.15, 2° comma.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0.30 e di altezza m. 0,30.

  1. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario a ciò destinate trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell’ossario comune.
  2. Per la tumulazione di resti non è necessaria la chiusura del tumulo con muro di mattoni, bensì possibile la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici.
  3. E’ consentita la collocazione di più cassette di resti in un unico tumulo, sempre che la capienza lo consenta, sia o meno presente un feretro. I resti dovranno però essere rigorosamente contenuti in cassette separate.

– Tumulazioni per famiglie o collettività (edicole funerarie di famiglia)

Per la tumulazione in edicole funerarie è necessaria la comunicazione di tale necessità da parte del concessionario o del rappresentante della concessione, mediante l’utilizzo dell’apposito modulo.

Si porta a conoscenza che in caso di funerale il comune provvederà al ricevimento della salma all’ingresso del cimitero – alla sistemazione del feretro nel loculo – alla sistemazione in modo appropriato di corone, fiori, ecc.. Le ulteriori incombenze (apertura dell’edicola o del loculo ecc.) sono ad esclusivo carico dei famigliari del defunto.

(estratto dal Titolo V – Art. 29 del regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

  1. Il concessionario è costituito dalla persona che ha stipulato l’atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza. Il concessionario può essere rappresentato nella stipula del contratto da un procuratore speciale.
  2. Ogni sepoltura per famiglie o collettività non può avere più di due concessionari.
  3. Nelle sepolture per famiglie, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
  4. Per persone della famiglia del concessionario si intendono:

– il coniuge;

– i parenti in linea retta all’infinito e loro coniugi;

– zii e zie non coniugati;

– suoceri;

– fratelli, sorelle e loro coniugi.

Le persone divorziate o legalmente separate si considerano, ai fini del presente comma, non coniugate.

  1. Nelle sepolture per famiglie a tumulazione è facoltà del concessionario richiedere la sepoltura di due persone non rientranti tra quelle predette che risultino essere state con egli convivente ovvero che abbiano acquisito nei suoi confronti particolari benemerenze. Di tale facoltà il concessionario può avvalersi all’atto della concessione, ovvero successivamente mediante dichiarazione autografata da inserire nel contratto. Nel caso i concessionari siano due, ognuno può avvalersi della predetta facoltà.
  2. L’indicazione della persona beneficiaria dovrà contenere il nome e cognome della stessa, la data ed il luogo di nascita, la residenza e i motivi che determinano le condizioni di particolare benemerenza.
  3. Nel caso il concessionario non eserciti in vita la facoltà concessa dal quinto comma, la stessa potrà essere esercitata congiuntamente da tutti gli aventi diritto all’uso della sepoltura.

(estratto dal Titolo V – Art. 33 del regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

Morte del concessionario – nomina rappresentante della concessione

  1. Avvenuto il decesso del concessionario di una sepoltura per famiglie o collettività, le altre persone aventi diritto d’uso in base alla concessione, sono tenute a darne comunicazione all’ufficio competente entro 30 giorni dalla data del decesso, designando uno fra essi quale rappresentante della concessione, nei rapporti con il Comune. In difetto di designazione, il Comune provvederà d’ufficio alla scelta secondo criteri di opportunità.

– Tumulazioni provvisorie

(estratto dal Titolo III – Art. 13 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

  1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cineraria in loculi, cellette o tombe di famiglia, nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l’uso di un’area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, in attesa della disponibilità di detto sepolcro;

b) per coloro che devono effettuare lavori di manutenzione di tombe private;

c) per il caso in cui siano esauriti i posti disponibili nelle tombe di famiglia, in attesa di estumulazioni.

  1. La tumulazione provvisoria non può superare la durata di 12 mesi prorogabile una sola volta.
  2. La tumulazione provvisoria, se effettuata in loculo realizzato dal Comune, è soggetta alla corresponsione della tariffa vigente, calcolata in proporzione al periodo di utilizzo.
  3. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d’ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all’estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo di inumazione.

Esumazioni ordinarie e straordinarie

L’esumazione di salma o resti mortali dal Campo può essere richiesta mediante l’utilizzo dell’apposito modulo e pagamento della relativa tariffa che verrà comunicata dall’Ufficio.

Si porta a conoscenza che il comune provvederà: all’escavazione della buca – al recupero accurato dei resti ed alla loro sistemazione in altra sede all’interno del cimitero secondo quanto richiesto con l’apposita modulistica – al ripristino del terreno oggetto di scavo. Le ulteriori incombenze sono ad esclusivo carico dei famigliari del defunto.

(estratto dal Titolo IV – Art. 17 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

  1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Sono regolate dal sindaco con proprio provvedimento.
  2. Le salme possono esser esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell’autorità giudiziaria o previa autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Sono autorizzate dal sindaco su richiesta del coniuge o del parente più prossimo o in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi.
  3. Le esumazioni eseguite per ordine dell’autorità giudiziaria o previa autorizzazione del Sindaco, sono definite straordinarie e devono essere eseguite alla presenza del medico del Servizio sanitario e dell’incaricato del servizio di custodia.

Estumulazioni

Le estumulazioni di salme, per spostamenti da loculo ad altra sede, devono essere richieste mediante l’utilizzo dell’apposito modulo e pagamento della relativa tariffa che verrà comunicata dall’Ufficio.

Si porta a conoscenza che il comune provvederà: alla predisposizione di eventuale montaferetri secondo le norme di sicurezza – all’assistenza alla ditta incaricata dagli interessati per l’apertura del tumulo. Le ulteriori incombenze sono ad esclusivo carico dei famigliari del defunto.

(estratto dal Titolo IV – Art. 18 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

  1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private in concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
  2. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere dell’incaricato del servizio sanitario.
  3. E’ ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell’esecuzione delle operazioni di estumulazione.
  4. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, l’incaricato comunale dei servizi cimiteriali, constati la perfetta tenuta del feretro.
  5. Qualora il feretro non si trovi in condizioni di perfetta tenuta, il trasferimento può comunque essere effettuato previa idonea sistemazione dello stesso feretro nel rispetto del D.P.R. n.285 del 10.09.1990 e s.m.i.
  6. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni all’art.17 secondo comma

Come fare

Per accedere ai servizi cimiteriali occorre presentarsi allo sportello corrispondente negli orari di apertura al pubblico o tramite contatto telefonico allo 0175391121

Cosa serve

Documento di riconoscimento

  • Documento di riconoscimento

Cosa si ottiene

Si ottiene il servizio per il quale si fa richiesta se si ha tutti i requisiti necessari

Tempi e scadenze

Non vi sono scadenze

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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